Di errori nel calcio se ne fanno tanti. Spesso parliamo di quelli arbitrali, o delle mosse di questo o un altro allenatore, raccontiamo del rigore tirato alto da un calciatore o dell’errato acquisto nel calciomercato del direttore sportivo.
Il fatto che stiamo raccontando va oltre ogni più incredibile immaginazione. Può accadere che per un errore di un segretario un tesserato vada in campo “dimenticando” la propria squalifica ottenuta nella stagione precedente oppure, come accaduto in Seria A con la Roma, durante una gara ufficiale ci si lasci prendere un po’ la mano facendo più cambi del previsto.
Ma quello che è accaduto nella gara tra Montescaglioso ed Elettra Marconia è incredibile: i montesi sono stati estromessi dalla Coppa Italia d’Eccellenza, stravinta nella gara d’andata contro l’Elettra Marconia, perché hanno messo in campo un calciatore mica squalificato, non un atleta di troppo, ma addirittura un giocatore NON TESSERATO.
Roba da non crederci. Risultato? 0-3 per l’Elettra Marconia, squalifiche a go go e estromissione dalla competizione. Di chi è la colpa?
Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo.
GARA MONTESCAGLIOSO CALCIO – ELETTRA MARCONIA
Il Giudice Sportivo ritenuto che, ai sensi dell’articolo 66 comma 1 lettera a) del C.G.S., i
procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si
svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- Considerato che dalla lettura degli atti ufficiali di gara risulta che alla stessa prendeva parte un calciatore in posizione irregolare, in particolare il calciatore COLASURDO MARCO riportato in distinta con il numero 19 dalla società MONTESCAGLIOSO CALCIO, il quale in seguito a verifiche effettuate presso l’ufficio tesseramenti di questo Comitato, non risulta tesserato per la squadra ospitante;
- Verificato, quindi, che il suddetto calciatore, prendeva parte alla gara in
posizione irregolare subentrando nella stessa, al 19° del s.t., in sostituzione
del n.ro 11, come da supplemento di rapporto del D.G. e riportando, inoltre, la
sanzione dell’ammonizione al 26’ del s.t. per aver commesso in modo imprudente
fallo su di un avversario;
DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare
ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S. gara persa al
MONTESCAGLIOSO CALCIO con il punteggio di 0–3; - di comminare a carico di COLASURDO MARCO del MONTESCAGLIOSO CALCIO 1(una)
gara di squalifica; - di squalificare per 1 (una) gara SISALLI DANIELE capitano della squadra
del Montescaglioso Calcio, quale responsabile di quanto riportato in distinta in
mancanza sulla stessa dell’indicazione del Dirigente accompagnatore del
MONTESCAGLIOSO che benché avesse sottoscritto la distinta doveva astenersi dall’
esercitare detta funzione in quanto sprovvisto di tesseramento, come risulta da
supplemento di rapporto del D.G.; - di escludere la società del MONTESCAGLIOSO CALCIO dal prosieguo della
competizione, così come previsto dal Regolamento Coppa Italia Eccellenza –
stagione sportiva 2021/2022 – pubblicato su C.U. del CR Basilicata n. 4 del
20.07.2021.