1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti ulteriori misure:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti comunque gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti la cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, (fra cui parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi divertimento permanenti e viaggianti) ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
d) l’attività sportiva o attività motoria all’aperto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale;
f) restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle predette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, fermo il rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
g) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
h) fermo quanto previsto alla lett.e), è consentito svolgere attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi all’aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la federazione medico sportiva italiana (FMSI), e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Resta consentito lo svolgimento di allenamenti in forma individuale anche per sport di squadra e attività sportiva di base, previsti dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport di contatto, fermo il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento;
i) restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
j) sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
k) sono vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
l) sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto;
m) sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
n) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’articolo 1, comma 10, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
o) sono sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Sono sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di locali adibiti ad attività differente;
p) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, e gli itinerari europei E55 e E45, gli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
q) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lett. ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
r) l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l’eventuale autorizzazione della direzione sanitaria potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” (Rapporto ISS COVID-19 – n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità – Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegato all’ordinanza 21 ottobre 2020, n. 39;
s) è vietato l’accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. – Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa e, comunque, nel rispetto di procedure e/o regolamenti condivisi tra i direttori delle U.O. e la Direzione sanitaria aziendale riferite a singole e motivate criticità dei pazienti degenti. L’eventuale accesso autorizzato potrà avvenire previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19;
r) fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020, le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
2. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull’intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Art. 2
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dal 5 dicembre 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett.s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per l’adozione delle misure di competenza derivanti dal documento operativo prefettizio.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” (allegato A).
3. Ferme restando le disposizioni e condizioni stabilite dai provvedimenti governativi di cui al comma 1, devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti a sedere. In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti a sedere e anche mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non svolte in percorrenze per corse operaie. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, come riportati di seguito:
* Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
* Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
* Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
* Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
* Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
c) tutti gli altri servizi devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi;
d) i menzionati potenziamenti devono essere effettuati in modo puntuale, anche ricorrendo all’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio conto terzi, compresi quelli già nella disponibilità delle aziende e per i quali le amministrazioni provinciali devono provvedere a rilasciare specifica autorizzazione.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB deve inviare alle Province, enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari di tutti i servizi di cui al precedente comma 2, con particolare riferimento al programma di potenziamento dei servizi con l’indicazione puntuale delle linee potenziate, delle relative percorrenze sviluppate e del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19 .
6. Per garantire il rispetto della presente ordinanza, le Province tramite gli uffici preposti procedono ad effettuare le verifiche dei programmi di esercizio e di potenziamento così trasmessi; impartiscono le disposizioni autorizzative al COTRAB per l’esercizio delle corse di potenziamento e per dare riscontro a tutte le criticità rappresentate dall’utenza e/o dagli enti locali. Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze con cadenza settimanale alla Regione.
7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi.
8. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio di potenziamento.
9. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111, per il cui decreto interministeriale di ripartizione delle risorse è stata sancita Intesa dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2020.
10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.
Art. 3
(Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19)
1. Al fine di consentire il regolare sevizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da contagiati da Covid-19, in isolamento o da persone in quarantena obbligatoria domiciliare, ed i regolari conferimenti degli stessi negli impianti di recupero di energia (operazione R1), sopperendo al ridotto funzionamento o al fermo di alcuni impianti e/o al sovraccarico di altri, ed allo scopo di scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico, ove tecnicamente possibile, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda e quarta del Decreto Legislativo nr. 152/2006 (e successive modifiche intervenute), le capacità autorizzate possono essere aumentate complessivamente fino ad un massimo del 10% di quella autorizzata annua nel rispetto dei codici EER autorizzati.
2. I titolari degli impianti di recupero che intendono avvalersi della presente disposizione straordinaria dovranno inviare entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza apposita comunicazione all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, in cui vengano indicate le maggiori capacità di trattamento dei rifiuti richieste, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4
(Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio della regione)
1.Per le attività di raccolta tartufi sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1995 n. 35, sono in regola con il pagamento della tassa regionale e sono titolari di IVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro.
2. Le attività devono essere svolte da cavatori in solitaria con i loro cani e la raccolta di tartufi deve essere svolta utilizzando guanti e Dispositivi di Protezione Individuali.
3. I cavatori dovranno conformarsi a quanto stabilito nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, in Allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.
Art. 5
(Disposizioni di proroga dei termini)
1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle dell’ordinanza 30 ottobre 2020, n. 40, 9 novembre 2020 nr 42 e 14 novembre 2020 nr. 43.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 5 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 15 gennaio 2021, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2 del presente provvedimento che avranno efficacia fino al 6 gennaio 2021, nonché fatte salve ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.