Curioso che nei giorni in cui si dovrebbero aprire le buste della gara per i 4 lotti dell’assistenza domiciliare – Lotto n. 1 “Servizio di Cure Domiciliari dell’ASP” con l’importo a base di gara di € 22.130.140,55 “di cui € 0,00 per oneri di sicurezza”; Lotto n. 2 “Servizio di Cure Domiciliari dell’ASM” con l’importo a base di gara di € 11.716.697,63 “di cui € 0,00 per oneri di sicurezza”; Lotto n. 3 “Servizio di Cure Palliative Domiciliari dell’ASP” con l’importo a base di gara di € 10.135.080,00 “di cui € 0,00 per oneri di sicurezza”; Lotto n. 4 “Servizio di Cure Palliative Domiciliari dell’ASM” con l’importo a base di gara di € 5.338.080,00 “di cui € 0,00 per oneri di sicurezza” – si organizzi una manifestazione che potrebbe addirittura turbare una procedura ritenuta legittima dal TAR e Consiglio di Stato.
L’iniziativa politica è organizzata da un noto soggetto economico che gode della benedizione e del sostegno di una parte della chiesa, della sinistra, dei sindacati e di qualche giornalista al servizio della “causa”. Dio e Mammona, insomma.
Peccato che questi manifestanti indignati con tanto di fervore religioso non ricordino che il soggetto economico “Auxilium” è stato bocciato sia dinanzi al TAR che al Consiglio di Stato: infatti, in data 03/05/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso di Auxilium e “condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Regione Basilicata, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila)”. Il TAR di Basilicata ricorda che “le Pubbliche Amministrazione devono indire un nuovo procedimento di evidenza pubblica ed è consentita esclusivamente la proroga dei contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti all’esito delle relative gare, come prescritto dal tuttora vigente art. 23, comma 2, L. n. 62/2005, ai sensi del quale “i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi”.
Sempre il TAR Basilicata rammenta che “l’interesse, perseguito dalla ricorrente con il presente ricorso, di continuare a svolgere in regime di proroga l’appalto di cui è causa, si pone in contraddizione con quanto evidenziato dalla ricorrente nelle memorie dell’11.42022 e del 15.4.2022, cioè che la Regione Basilicata avrebbe potuto transitoriamente, anziché indire la gara impugnata, erogare il servizio di assistenza domiciliare “anche tramite concessione di licenze o autorizzazioni provvisorie”, in quanto, prescindendo dall’ampia discrezionalità regionale nella gestione della fase transitoria del passaggio al sistema di autorizzazione e di accreditamento per l’erogazione delle cure domiciliari, anche l’attuazione della predetta ipotesi presuppone la cessazione degli effetti dell’appalto di servizi, ancora eseguito dalla stessa ricorrente”.
Il 21/10/2022 anche il Consiglio di Stato rigetta l’appello di Auxilium e condanna la società appellante al pagamento in favore della Regione appellata delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge”.
Per il Consiglio di Stato, “Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto”. Infatti, “non vi è spazio per sindacare le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione in relazione alla scelta delle modalità per assicurare il servizio nelle more del recepimento del nuovo sistema fondato sull’accreditamento e l’autorizzazione”.
Addirittura il giudice di secondo grado mette nero su bianco che “Il ricorso alla gara ponte dunque non solo è legittimo, ma è l’unico allo stato possibile per garantire la prestazione del servizio”. E infine la bacchettata finale: “Per quanto riguarda poi la censura inerente la suddivisione in lotti, per un verso l’appellante censura la previsione della suddivisione in lotti perché a suo dire contraria all’interesse dei pazienti; e, per altro verso, fonda il proprio interesse, contestando la statuizione del T.A.R., sostanzialmente su esigenze di organizzazione aziendale.
È emblematica, e singolare, l’affermazione per cui il contraente “sarebbe obbligato dal punto di vista negoziale ad eseguire le prestazioni assistenziali secondo il modello definito dal capitolato speciale”: In realtà è la domanda pubblica a determinare l’oggetto del contratto, e non le esigenze dell’offerente”. Game over.
PS: l’allarmismo rispetto alle sorti dei lavoratori è infondato: i loro diritti saranno garantiti dalla cd. clausola di salvaguardia che vincolerà le ditte aggiudicatrici della gara.