“Con le modifiche alla legge sugli usi civici e loro gestione, approvata nella seduta odierna del Consiglio regionale, raggiungiamo un risultato importante che i cittadini e gli enti lucani attendevano da tempo e per il quale sento il dovere istituzionale di ringraziare i direttori generali Donato Del Corso ed Emilia Piemontese, che si sono avvicendati alla guida del dipartimento Agricoltura, e il personale e i collaboratori degli uffici competenti”.
Lo dichiara il vicepresidente e assessore alla Salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, commentando il via libera del Consiglio regionale alle modifiche e integrazioni della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928).
“Abbiamo lavorato strenuamente alla modifica della legge regionale – prosegue Fanelli – per razionalizzare e riordinare le disposizioni in essa contenute allo scopo di migliorare la gestione amministrativa del territorio lucano e di semplificare i procedimenti che interessano i demani civici, anche per superare finalmente alcune incertezze interpretative”.
Tra le novità di rilievo contenute nelle modifiche alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57, troviamo il riordino dei procedimenti amministrativi in modo da differenziare quelli legati ai mutamenti del diritto di uso civico, le sclassificazioni ed eventuali alienazioni, e i mutamenti di destinazione d’uso; la definizione di un metodo univoco di determinazione del canone di legittimazione e del capitale di affrancazione applicabile su tutto il territorio regionale che consenta di sottrarre alla discrezionalità della stima; la semplificazione del procedimento di acquisizione del titolo di istruttore e perito demaniale che consente l’iscrizione all’Elenco aperto della Regione da parte dei tecnici esperti del territorio e degli esperti in materie storico-giuridiche; l’individuazione del procedimento relativo alla presentazione delle istanze di sclassificazione o mutamento di destinazione d’uso, anche in sanatoria, e delle perizie stralcio di cui ai novellati artt.5 e 8.