Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n.39 del 21 ottobre 2020 contenente Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Le principali disposizioni della nuova ordinanza:
- Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche; restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto. Possono tenersi feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di trenta persone, purché nel rispetto delle “Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, emanate con ordinanza 10 luglio 2020, n. 29. Resta fermo, per i predetti eventi, il divieto dell’attività del ballo e di karaoke;
- sono vietate le sagre e le fiere di carattere locale e di comunità;
- sono sospese le attività convegnistiche e congressuali, restando consentite quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- sono sospese, dalle ore 21.00 alle ore 08.00, le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Nelle medesime ore è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e rivendite di tabacchi;
- le attività somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone, e dalle ore 05.00 alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. È consentita la vendita da asporto di alimenti e bevande fino alle ore 24.00, fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. E’ comunque consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto degli alimenti e delle bevande;
- nelle giornate del sabato e della domenica è disposta la chiusura al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio ricomprese nei centri commerciali, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio;
- è vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative per anziani, autosufficienti e non, da parte di familiari o caregiver ovvero dei visitatori dei pazienti, salvo autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l’eventuale autorizzazione da parte del responsabile medico della struttura potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” (Rapporto ISS COVID-19 – n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità – Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegate alla presente ordinanza;
- le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’esercizio dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.
- Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 80.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 23 ottobre 2020 e sono efficaci sino al 13 novembre 2020.
L’ordinanza è pubblicata sul Bur speciale n. 92 del 21 ottobre.